Membri del CPAE
a) parroco, che di diritto ne è il presidente;
b) vicari parrocchiali;
c) almeno tre fedeli per le parrocchie con meno di 2.000 abitanti e almeno cinque fedeli per le parrocchie con 2.000 abitanti e oltre, nominati dal parroco, sentite le indicazioni o comunque il parere del Consiglio pastorale parrocchiale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti.
I consiglieri siano noti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e competenza.
Durata
I membri del C.P.AE. durano in carica 3 anni e il loro incarico può essere rinnovato.
Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi, riconosciuti dall’ordinario diocesano.
In occasione della vacanza della parrocchia il Consiglio presta il suo aiuto a chi regge interinalmente la parrocchia, fermo restando il can. 540 § 2.
Poteri del consiglio
Il C.P.A.E. ha funzione consultiva non deliberativa.
In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia in conformità al can. 212, § 3. Il parroco pertanto ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l’amministrazione della parrocchia.
Ferma resta, comunque, la legale rappresentanza che in tutti i casi spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del canone 532.
Esercizio finanziario e rendiconto
L’esercizio finanziario della parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il mese di marzo successivo, il parroco presenterà al vescovo diocesano il resoconto consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio.
(dallo Statuto proposto dalla Diocesi di Mantova)